Lo Statuto

ASSOCIAZIONE COMUNITà italo-RUMENA DI VITERBO

ART. 1                                                      (Denominazione e sede)

1.       E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile l’associazione denominata: “Comunità Italo-Rumena di Viterbo” con sede in via Montello 31 nel Comune di Viterbo (VT).

2.       La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2                                                                 (Finalità)

1.       L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

2.       Le finalità che si propone sono in particolare:

a.       favorire e promuovere l’integrazione dei cittadini rumeni residenti o presenti in Italia, mediante un’opera di riscoperta delle stesse radici latine che accomunano il popolo italiano con il popolo rumeno, informando i cittadini rumeni in merito sia alle norme sociali e di comportamento vigenti in Italia, che degli usi e costumi, e delle norme giuridiche che regolano i rapporti interpersonali e nei riguardi dello stato di accoglienza;

b.      fornire gratuitamente agli associati idonea consulenza che possa far conoscere ai cittadini rumeni presenti in Italia ogni aspetto socio-culturale e giuridico attinente al loro pacifico ed utile inserimento sociale, nel rispetto degli usi, costumi e leggi italiane..

c.       promuovere tutte le iniziative atte a favorire l’accesso al credito, ai servizi assicurativi, bancari, previdenziali e di assistenza medica riservata ai cittadini romeni presenti e/o residenti in Italia anche a mezzo di convenzioni ed accordi da ricercare sia con privati che con enti pubblici, anche territoriali;

d.      promuovere ogni altra iniziativa, anche di natura commerciale dalla legge consentita, rivolta all’ottenimento di ulteriori servizi con corrispettivi di particolare favore e, ove possibile, anche gratuitamente per tutti gli associati;

e.      promuovere lo sviluppo delle risorse turistico culturali, nonché di iniziative finalizzate ai reciproci scambi commerciali e industriali.

f.        sviluppare in Italia la conoscenza della cultura Rumena, la sua storia, e la circolazione ed integrazione dei cittadini Rumeni ed Italiani nell’assetto produttivo, culturale e sociale.

g.       svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

 ART. 3                                                                       (Soci)

1.       Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

2.       L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa, la condivisione degli scopi sociali, l’accettazione dello statuto e il regolamento interno. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà.

3.       Ci sono 4 categorie di soci:

ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea); volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito); sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie); benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione)

4.       Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4                                                      (Diritti e doveri dei soci)

1.       I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2.       Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

3.       I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

4.       Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

5.       I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo. Ulteriori altri diritti saranno stabiliti con apposito regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’assemblea.

ART. 5                                               (Recesso ed esclusione del socio)

1.       Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

2.       Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

3.       L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6                                                             (Organi sociali)

1.       Gli organi dell’associazione sono: Assemblea dei soci; Consiglio direttivo; Presidente;

2.       Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7                                                               (Assemblea)

1.       L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

2.       E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;

3.       L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

4.       L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8                                                     (Compiti dell’Assemblea)

1.       L’assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l’importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approvare l’eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 ART. 9                                                         (Validità Assemblee)

1.       L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

2.       Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

3.       Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

4.       Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5.       Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10                                                         (Verbalizzazione)

1.       Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

2.       Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11                                                       (Consiglio direttivo)

1.       Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 membri scelti fra i soci fondatori e sostenitori, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

2.       Il consiglio direttivo è validamente costituito  quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

3.       Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

4.       Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

ART. 12                                                            (Presidente)

1.       Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13                                                      (Risorse economiche)

1.       Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:             
quote e contributi degli associati;  eredità, donazioni e legati;  contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;  contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2.       I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

3.       L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

4.       L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14                                           (Rendiconto economico-finanziario)

1.       Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

2.       Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3.       Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 ART. 15                                     (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1.       L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9

2.       In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge..

ART. 16                                                        (Disposizioni finali)

1.       Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

 

 

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.

 

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